In vigore la norma che abolisce la contumacia nel processo penale

La riforma legislativa che abroga la contumacia nel processo

“Ci siamo trovati davanti a situazioni che fanno rabbrividire, in particolare a soggetti condannati in contumacia in italia, senza che essi sapessero di essere tratti in giudizio davanti all’autorità giudiziaria del Paese, privati della possibilità di difendersi e costretti ad affrontare pene detentive gravi senza avere uno strumento serio di impugnazione avverso ciò che possiamo definire vere e proprie aberrazioni giudiziarie.”

Questo il commento dell’avvocato Alexandro Maria Tirelli che saluta con favore la riforma legislativa che abroga la contumacia nel processo; lo studio legale Tirelli infatti si è storicamente concentrato sui casi mandato di arresto europeo ed estradizione. “Potrei citare numerosi casi di soggetti condannati al loro insaputa, anche con sentenze emesse dieci o venti anni prima, e trovatisi in catene con destinazione Italia, per fatti che a stento ricordavano” così continua Tirelli nella sua dichiarazione.

La legge 28.04.2014 n.67

entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha di fatto eliminato l’istituto della contumacia. Con la novità legislativa in vigore, quando la notificazione all’imputato non risulta possibile per la prima udienza, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (quando manca una condizione di procedibilità o il giudice ritenga di dover emettere sentenza di proscioglimento, ovvero il reato sia estinto), il Giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell’imputato irreperibile. Decorso un anno dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del processo, il Giudice dispone nuove ricerche dell’imputato per la notifica dell’avviso, provvedendo ad ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

Revoca della sospensione del processo

Con l’ordinanza di revoca della sospensione del processo, il Giudice fissa la data per la nuova udienza. Solo per l’imputato assente, e cioè colui che nonostante abbia avuto notizia del processo a suo carico decida di non presenziarvi, è previsto che il processo continui e si concluda ordinariamente. Per quanto riguarda la decorrenza dei termini di prescrizione, essa è sospesa fino al momento in cui l’avviso non sia validamente notificato all’imputato. Le innovazioni introdotte dalla legge in esame pongono però un problema di carattere temporale. Non risulta infatti che la nuova legge abbia previsto delle norme transitorie che ne disciplinino l’efficacia riguardo i processi in corso. A titolo esemplificativo, si porrà il problema di come ci si dovrà comportare nei confronti degli imputati contumaci che sono in attesa della notifica della sentenza di condanna o per quegli imputati che sono già in fase dibattimentale e per i quali è stata dichiarata la contumacia. Secondo l’avvocato Tirelli, sarebbe quindi del tutto necessario che il governo intervenisse approvando una norma di attuazione transitoria con la quale si stabilisse che la nuova regola non si applichi ai procedimenti in corso per i quali sia stata già dichiarata la contumacia.

I benefici

Per quanto riguarda i benefici, in termini di economia processuale, l’abolizione della contumacia permetterà quindi allo Stato di risparmiare tempo e denaro potendo concentrare le proprie risorse sui soli procedimenti dei quali l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza.