Corte di Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza del 24 gennaio 2012 n. 996

Una lunga controversia in sede giurisdizionale ha spinto la sesta sezione a rimettere la questione alle Sezioni Unite sui rapporti kafalah e ricongiungimento.

Il Consolato italiano di Casablanca aveva rigettato il rilascio di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare ai due coniugi, cittadini italiani residente in Marocco per un minore affidato alla coppia con kafalah emessa dal Tribunale di Tangeri.
Era sorto contrasto, dunque, in merito alla possibilità che tale istituto fosse utilizzato da parte di un cittadino italiano (nelle vesti di Kafil) in favore di un minore straniero e per favorirne l’ingresso in Italia quale familiare del cittadino italiano.

Per questo, con ordinanza n. 996 del 24 gennaio 2012, la VI Sezione della Corte di Cassazione aveva rimesso la decisione della relativa questione, ritenuta “questione di massima di particolare importanza”, al Presidente della prima sezione al fine della eventuale assegnazione della decisione del ricorso alle Sezioni Unite.

Con la sentenza la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il seguente principio di diritto: “Non può essere rifiutato il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell’interesse del minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal Giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito”.

La Suprema Corte Regolatrice ha, in tale modo, interpretato in maniera costituzionalmente orientata le norme nazionali in materia di ricongiungimento familiare del cittadino straniero e/o di quello europeo ed ha ritenuto fare prevalere, nell’ottica del superiore interesse del fanciullo, il principio di eguaglianza formale e sostanziale garantito dall’art. 3 Cost. sulle norme in materia di salvaguardia delle frontiere, consapevole che i principi che regolano le norme sull’azione internazionale posso essere garantiti senza ledere i diritti di alcuno.