Un visto “lampo” per investitori stranieri

Cos’è il Visto lampo

Esiste una possibilità per chi vuole investire in Italia per brevi periodi in start up, si tratta di un “visto lampo”: un visto che si può ottenere in 30 giorni rilasciato dalle ambasciate e consolati italiani. Con il disegno di legge di Bilancio per il 2017, infatti, si sono aperte le porte al riconoscimento di un permesso di soggiorno biennale rinnovabile per altri tre a patto che l’investitore straniero (non cittadino Ue) dimostri di:

  • voler investire almeno 2 milioni di euro in titoli di Stato, che devono essere mantenuti per almeno due anni;
  • voler investire almeno 1 milione di euro in “strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia” (es. azioni) da mantenersi per almeno due anni;
  • voler donare almeno 1 milione di euro per sostenere un progetto di interesse pubblico, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

L’iter per ottenerlo

visto lampoUn Comitato apposito valuterà i documenti con cui l’investitore dovrà dimostrare di essere titolare o beneficiario degli importi da destinare agli investimenti e la certificazione della provenienza lecita dei fondi oltre che dell’insussistenza di condanne penali definitive e di carichi pendenti.

Dopo l’emissione del nulla osta l’investitore potrà presentare domanda di visto all’ufficio consolare e poi, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, potrà richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno per investitori di durata biennale, così come previsto dal nuovo articolo 26-bis del Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) che disciplina i requisiti e la procedura per la concessione del nuovo visto per investitori.

Questa disposizione prevede anche la possibilità, per il titolare del “visto per investitori”, di essere accompagnato dai propri familiari che rientrano tra quelli aventi diritto al ricongiungimento, ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico Immigrazione. Ad essi sarà rilasciato un “visto per motivi familiari” ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico.

Entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia, l’investitore straniero dovrà trasmettere al Comitato la documentazione «comprovante l’effettuazione dell’investimento o della donazione, per l’intero importo previsto». Se non sarà effettuata questa comunicazione o non sarà presentata la documentazione necessaria per comprovare l’investimento la domanda di permesso di soggiorno sarà rigettata e dunque revocato anche il permesso. In ogni caso la revoca del permesso potrà avvenire in qualsiasi momento nel caso l’investimento risultasse dismesso o se l’investitore diventasse irreperibile.