Mafia, la pena del sospetto non costituisce elemento sufficiente per l’applicazione delle misure di prevenzione

L’opinione dell’Avv. Alexandro Maria Tirelli sulla pena del sospetto

“Tra i quesiti relativi agli ultimi pronunciamenti in materia di 416 bis – commenta l’avvocato Alexandro Maria Tirelli, esperto in materia di diritto penale internazionale – emerge con frequenza il tema dell’attualità della pericolosità di appartenenti ad associazioni mafiose ai fini delle misure di prevenzione e dell’ipotesi indiziaria sull’attività di fiancheggiamento del gruppo illecito (prevista nell’art. 418 c.p.). La dottrina ha manifestato alcune riserve critiche sulla ridefinizione delle categorie del codice antimafia nel 2017. Si è giunti alla conclusione che l’espansione della platea di soggetti interessati a tale normativa generi ulteriori contrasti interpretativi e che la cosiddetta pena del sospetto (con l’applicazione di durissime e – alle volte arbitrarie – restrizioni alla libertà e ai diritti del degli indagati) si sganci dall’accertamento di una responsabilità penale”. Per meglio orientarsi nella comprensione dei vari pareri che si sono avvicendati negli ultimi mesi è utile sintetizzare la ricostruzione delle fattispecie soggettive di pericolosità, riconducibili ai seguenti parametri passivi di misure di prevenzione.

  1. L’articolo 1 del codice antimafia include i soggetti connotati da pericolosità generica.
  2. L’articolo 4 (comma 1, lett. a,b codice antimafia), comprende invece le fattispecie di pericolosità qualificata, connesse alla criminalità organizzata di stampo mafioso.
  3. L’articolo 4 (comma 1, alle lett. d, e, f, g, e, h codice antimafia) comprende le fattispecie di pericolosità connesse a fenomeni di eversione e di terrorismo.
  4. L’articolo 4 (comma 1, lett. “i”, codice antimafia), riguarda gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive.

L’ultima decisione delle Sezioni Unite di Cassazione a tal riguardo (pubblicata nel gennaio 2018) ha definito il principio di diritto secondo cui “il giudice della prevenzione personale deve accertare l’attuale pericolosità per la sicurezza pubblica anche per soggetti indiziati di appartenere a un’associazione mafiosa”.