Traffico illecito di rifiuti e confisca dei mezzi obbligatoria

La confisca dei mezzi di trasporto usati per il traffico illecito di rifiuti è un altro tema che lo studio legale internazionale diretto dall’avvocato penalista Alexandro Maria Tirelli ha spesso affrontato in fase processuale e su cui la corte di cassazione si è recentemente pronunciata.

Il caso di un autotrasportatore e l’abuso di gestione

All’esito del giudizio abbreviato la corte d’appello di Milano aveva condannato un autotrasportatore alla pena sospesa di otto mesi di reclusione per aver abusivamente gestito – unitamente ad altri soggetti giudicati separatamente – al traffico illegale di materiale speciale, nella fattispecie oltre 500 tonnellate di rotaie ferroviarie in dismissione al completamento di una nuova linea ferroviaria, configurando così l’accusa di reato di cui al d.lg 3 aprile 2006 n.152 art. 260. Le rotaie venivano prelevate dallo scalo ferroviario senza che avessero subito alcuna attività di trattamento e trasportati come materia prima secondaria. Gli originari formulari di identificazione del rifiuto (F.I.R.) venivano sostituiti con falsi documenti mediante un’operazione meramente cartolare (denominata “giro di bolla”) e si facevano apparire come adempiuti gli obblighi di recupero del rifiuto e la conseguente declassificazione in materia prima secondaria pur in assenza di trattamento. La difesa proponeva ricorso deducendo due motivi. trasporto illecito di rifiuti
Primo: il proprietario del mezzo era titolare delle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti speciali e quindi l’attività contestata – secondo il difensore – non poteva essere qualificata come abusiva ma rientrerebbe nella sfera dell’illecito amministrativo.
Secondo: non rientrando dunque la condotta in esame nel reato punito ai sensi della legge sulle norme ambientali la confisca non poteva fondarsi sulla generale previsione della legge, non trattandosi di mezzi aventi natura o funzione illeciti. La terza sezione della corte di cassazione ha però ritenuto inammissibile il ricorso, confermando la sentenza d’appello. Quanto al primo motivo – come si legge nel dispositivo di legittimità – il ricorrente ha focalizzato erroneamente l’attenzione sulla frazione di condotta illecita dell’autotrasportatore piuttosto che sulla complessa attività illecita accertata in sede di merito, nella quale le operazioni di trasporto costituivano soltanto una fase della ampia attività di gestione abusiva in concreto realizzata, facendo apparire i rifiuti come trattati e declassificati in materie prime secondarie.

La confisca mezzi

Ciò che è stato contestato non è solo il fatto di aver effettuato operazioni di trasporto di rifiuti speciali, bensì di aver concorso in un’attività organizzata per porre in essere un traffico illecito di migliaia di tonnellate di merce illegale. La confisca del mezzo – conclude la cassazione – è obbligatoria sia nelle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti, di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto.