Assistenza giudiziaria ed estradizione: ratifica dei trattati tra Italia e Panama

Legge, 04/04/2016 n° 55, G.U. 28/04/2016

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013. (16G00066)

(GU n. 98 del 28-4-2016)

Vigente al: 29-4-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1  Autorizzazione alla ratifica 

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013;

b) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.

Art. 2  Ordine di esecuzione 

1. Piena ed intera esecuzione e’ data ai Trattati di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 26 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’articolo 24 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge.

Art. 3  Copertura finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 9.497 a decorrere dall’anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 13.900 a decorrere dall’anno 2015, nonchè agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 27.185 a decorrere dall’anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 5.000 a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.panama

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di missione di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4  Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 4 aprile 2016.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando


                               Allegato 
 
        Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale 
              tra il Governo della Repubblica italiana 
              ed il Governo della Repubblica del Panama 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo   della
Repubblica del Panama, qui di seguito denominati "Parti Contraenti"; 
    desiderando di promuovere  un'efficace  cooperazione  tra  i  due
Paesi con l'intento di  reprimere  la  criminalita'  sulla  base  del
reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e  della  mutua
assistenza; 
    ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito  mediante  la
conclusione  di  un  accordo  bilaterale  che  stabilisca  norme   di
assistenza giudiziaria in materia penale; 
    hanno stabilito quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1. Le Parti Contraenti,  in  conformita'  alle  disposizioni  del
presente Trattato, si impegnano a prestarsi  reciprocamente  la  piu'
ampia assistenza giudiziaria in materia penale. 
    2. Tale assistenza comprende: 
    (a) la ricerca e l'identificazione di persone; 
    (b) la notifica di  atti  e  documenti  relativi  a  procedimenti
penali; 
    (c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a
procedimento penale e periti per la comparizione  volontaria  dinanzi
all'Autorita' competente dello Stato Richiedente; 
    (d) l'acquisizione  e  la  trasmissione  di  atti,  documenti  ed
elementi di prova; 
    (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie; 
    (f) l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni; 
    (g) l'assunzione di interrogatori; 
    (h) il trasferimento di  persone  detenute  al  fine  di  rendere
testimonianza  o  interrogatorio  o  di  partecipare  ad  altri  atti
processuali; 
    (i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di  luoghi  o
di cose; 
    (j)  l'esecuzione  di  indagini,   perquisizioni,   congelamenti,
sequestri e confische di beni; 
    (k) la  comunicazione  dell'esito  dei  procedimenti  penali,  la
trasmissione di sentenze penali  e  di  informazioni  estratte  dagli
archivi giudiziari; 
    (l) lo scambio di informazioni in materia di diritto; 
    (m) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con  le
leggi dello Stato Richiesto. 
    3. Il presente Trattato non si applica: 
    (a) all'esecuzione  di  ordini  di  arresto  o  di  altre  misure
restrittive della liberta' personale; 
    (b) all'estradizione di persone; 
    (c) all'esecuzione di sentenze  penali  pronunciate  nello  Stato
Richiedente; 
    (d)  al  trasferimento  della   persona   condannata   ai   fini'
dell'esecuzione della pena; 
    (e) al trasferimento dei procedimenti penali. 
    4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla  reciproca
assistenza giudiziaria tra le Parti Contraenti. 

                               Art. 2. 
 
                        Doppia Incriminazione 
 
    1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando  il
fatto per il quale si  procede  non  costituisce  reato  nello  Stato
Richiesto e laddove cio'  non  sia  vietato  dalla  sua  legislazione
nazionale. 
    2. Tuttavia, quando  la  richiesta  di  assistenza  si  riferisce
all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri
atti che incidono su diritti fondamentali delle persone  o  risultano
invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata solo se il  fatto
per cui si procede e'  previsto  come  reato  anche  dall'ordinamento
giuridico dello Stato Richiesto. 

                               Art. 3. 
 
                  Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza 
 
    1. Lo Stato Richiesto puo' rifiutare, in tutto  o  in  parte,  di
concedere l'assistenza richiesta: 
    (a) se la richiesta  di  assistenza  e'  contraria  alla  propria
legislazione nazionale  o  non  e'  conforme  alle  disposizioni  del
presente Trattato; 
    (b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o
ad un reato connesso  ad  un  reato  politico.  A  tal  fine  non  si
considerano reati politici: 
    i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o
la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua
famiglia; 
    ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato
reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o  accordo
internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; 
    (c) se il  reato  per  cui  si  procede  e'  punito  dallo  Stato
Richiedente con una pena di specie vietata dalla  legge  dello  Stato
Richiesto; 
    (d) se ha  fondati  motivi  per  ritenere  che  la  richiesta  e'
avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o  promuovere  altre
azioni nei confronti della persona richiesta per motivi  attinenti  a
razza, sesso, religione, nazionalita' od  opinioni  politiche  ovvero
che la posizione di tale persona possa essere  pregiudicata  per  uno
dei suddetti motivi; 
    (e) se ha gia'  in  corso  un  procedimento  penale,  o  ha  gia'
pronunciato una  sentenza  definitiva,  nei  confronti  della  stessa
persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta  di
assistenza giudiziaria; 
    (f)  se   ritiene   che   l'esecuzione   della   richiesta   puo'
compromettere la sua  sovranita',  sicurezza,  l'ordine  pubblico  od
altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze
contrastanti con  i  principi  fondamentali  della  sua  legislazione
nazionale. 
    2. Lo Stato Richiesto puo' rinviare l'esecuzione della  richiesta
di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in
corso nello Stato Richiesto. 
    3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne  l'esecuzione,
lo Stato Richiesto ha la facolta' di valutare se  l'assistenza  possa
essere concessa a determinate condizioni. A tal  fine,  le  Autorita'
Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi  dell'articolo  4  del
presente Trattato, si consultano e, se lo Stato  Richiedente  accetta
l'assistenza condizionata, la richiesta e'  eseguita  in  conformita'
alle modalita' convenute. 
    4. Quando  lo  Stato  Richiesto  rifiuta  o  rinvia  l'assistenza
giudiziaria informa per iscritto Io Stato Richiedente  delle  ragioni
del rifiuto o del rinvio. 

                               Art. 4. 
 
                         Autorita' Centrali 
 
    1. Ai fini del presente  Trattato,  le  richieste  di  assistenza
giudiziaria  dovranno  essere  presentate  dalle  Autorita'  Centrali
designate   dalle   Parti   Contraenti.   Le    Autorita'    Centrali
comunicheranno  direttamente  tra  loro  per   l'applicazione   delle
disposizioni del presente Trattato. 
    2.  Per  la  Repubblica  Italiana  l'Autorita'  Centrale  e'   il
Ministero della Giustizia e  per  la  Repubblica  del  Panama  e'  il
Ministerio de Gobierno; 
    3. Ciascuna  Parte  Contraente  comunica  all'altra,  tramite  il
canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale
designata. 

                               Art. 5. 
 
                  Forma e Contenuto della Richiesta 
 
    1. La richiesta di assistenza e' formulata per  iscritto  e  deve
recare la firma e il timbro dell'Autorita' richiedente in conformita'
alle norme interne. 
    2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue: 
    (a) l'identificazione dell'Autorita' procedente; 
    (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi  il
tempo e il luogo del commesso reato  ed  eventuali  danni  cagionati,
nonche' la loro qualificazione giuridica; 
    (c)  l'indicazione  delle  disposizioni  di  legge   applicabili,
comprese le norme sulla prescrizione e sulla  pena  che  puo'  essere
inflitta; 
    (d) la descrizione delle attivita' di cooperazione richieste; 
    (e)  l'indicazione  del  termine  entro  il  quale  la  richiesta
dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata; 
    (f) l'indicazione delle persone che si chiede di  autorizzare  ad
essere presenti all'esecuzione della  richiesta,  in  conformita'  al
successivo articolo 6 paragrafo 3; 
    (g) le  informazioni  necessarie  per  l'assunzione  della  prova
mediante videoconferenza, in conformita' al  successivo  articolo  14
paragrafo 5. 
    3. La richiesta  di  assistenza,  per  quanto  necessario  e  ove
possibile, deve altresi' contenere quanto segue: 
    (a) le informazioni  sull'identita'  delle  persone  soggette  ad
indagine o a procedimento penale; 
    (b) le informazioni sull'identita' della persona da  identificare
o da rintracciare e sul luogo in cui puo' trovarsi; 
    (c) le informazioni sull'identita' e la residenza  della  persona
destinataria della  notifica  e  la  sua  qualita'  in  relazione  al
procedimento,  nonche'  il  modo  in  cui  la  notifica  deve  essere
eseguita; 
    (d)  le  informazioni  sull'identita'  e  sulla  residenza  della
persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni; 
    (e) l'ubicazione e la descrizione  del  luogo  o  della  cosa  da
ispezionare o esaminare; 
    (f) l'ubicazione e la  descrizione  del  luogo  da  perquisire  e
l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare; 
    (g) l'indicazione delle procedure  particolari  che  si  desidera
vengano seguite  dallo  Stato  Richiesto  per  dare  esecuzione  alla
richiesta e le relative ragioni; 
    (h) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza; 
    (i)   qualsiasi   altra   informazione   che   possa   facilitare
l'esecuzione della richiesta. 
    4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della richiesta
non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato,
ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni. 
    5. La richiesta di assistenza  giudiziaria  e  la  documentazione
giustificativa  presentata  ai  sensi  del  presente  articolo   sono
accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto. 
    6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata  attraverso
le Autorita' Centrali di cui al precedente articolo  4,  puo'  essere
preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi
telex, fax e posta elettronica. In tal  caso,  la  formale  richiesta
deve pervenire entro  sessanta  giorni,  pena  la  caducazione  della
richiesta di assistenza. 

                               Art. 6. 
 
                     Esecuzione della Richiesta 
 
    1. Lo Stato Richiesto da' immediata esecuzione alla richiesta  di
assistenza in conformita' alla  sua  legislazione  nazionale.  A  tal
fine, l'Autorita' competente dello Stato Richiesto emette gli  ordini
di comparizione, i  mandati  di  perquisizione,  i  provvedimenti  di
sequestro o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione
della richiesta. 
    2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione  nazionale,
lo Stato Richiesto esegue  la  richiesta  di  assistenza  secondo  le
modalita' indicate dallo Stato Richiedente. 
    3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione  nazionale,
lo Stato Richiesto puo'  autorizzare  le  persone  specificate  nella
richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione
della stessa. A tal fine, lo Stato Richiesto informa  tempestivamente
lo Stato Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione  della
richiesta  di  assistenza.  Le  persone  cosi'  autorizzate  possono,
tramite le Autorita'  competenti  dello  Stato  Richiesto,  rivolgere
domande  in  relazione  alle  attivita'  di   assistenza,   acquisire
direttamente, nel corso dell'assunzione della  prova,  documentazione
attinente alla prova stessa o chiedere  l'esecuzione  di  altri  atti
istruttori comunque collegati a dette attivita'. 
    4.  Lo  Stato  Richiesto   informa   tempestivamente   lo   Stato
Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione  della  richiesta.  Se
l'assistenza richiesta non puo' essere fornita, lo Stato Richiesto ne
da' immediata comunicazione allo  Stato  Richiedente,  indicandone  i
motivi. 
    5. Se la persona  nei  cui  confronti  deve  essere  eseguita  la
richiesta di assistenza giudiziaria  invoca  immunita',  prerogative,
diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale  dello  Stato
Richiesto, la questione e' risolta  dall'Autorita'  competente  dello
Stato  Richiesto  anteriormente  all'esecuzione  della  richiesta   e
l'esito  viene  comunicato  allo  Stato  Richiedente  attraverso   le
rispettive  Autorita'  Centrali.  Se  la  persona  invoca  immunita',
prerogative, diritti o incapacita' secondo la legislazione  nazionale
dello Stato Richiedente, di tale invocazione  e'  data  comunicazione
attraverso le rispettive Autorita'  Centrali,  affinche'  l'Autorita'
competente dello Stato Richiedente decida al riguardo. 

                               Art. 7. 
 
                         Ricerca di Persone 
 
    In conformita' alle disposizioni del presente Trattato, lo  Stato
Richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone  indicate
nelle richieste di  assistenza  giudiziaria  che  presumibilmente  si
trovano nel suo territorio. 

                               Art. 8. 
 
                        Citazioni e Notifiche 
 
    1. Lo Stato Richiesto provvede a  effettuare  le  citazioni  e  a
notificare  i  documenti  trasmessi  dallo   Stato   Richiedente   in
conformita' alla sua legislazione nazionale. 
    2. Lo Stato  Richiesto,  dopo  avere  eseguito  la  notifica,  fa
pervenire allo Stato Richiedente un attestato  di  avvenuta  notifica
recante  la  firma  o  il  timbro  dell'Autorita'  notificante,   con
l'indicazione della data, ora,  luogo  e  modalita'  della  consegna,
nonche' della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando
la  notifica  non   e'   eseguita,   lo   Stato   Richiesto   informa
tempestivamente lo  Stato  Richiedente  e  comunica  i  motivi  della
mancata notifica. 
    3. Le richieste di  notifica  di  citazioni  a  comparire  devono
essere formulate allo Stato Richiesto entro il  termine  previsto  al
paragrafo 2 dell'articolo 10. 
    4. Al momento della  notifica  della  citazione  a  comparire  la
persona citata  deve  essere  avvisata  delle  conseguenze  cui  puo'
incorrere, secondo la legislazione  nazionale,  in  caso  di  mancata
comparizione. 

                               Art. 9. 
 
             Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto 
 
    1. Lo Stato  Richiesto,  in  conformita'  alla  sua  legislazione
nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni  di  testimoni,
parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale,
periti o altre persone, nonche' acquisisce gli atti, i documenti e le
altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria  e  li
trasmette allo Stato Richiedente. 
    2.  Lo  Stato  Richiesto   informa   tempestivamente   lo   Stato
Richiedente della data e del luogo dello  svolgimento  dell'attivita'
probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalita'  di
cui al paragrafo 3  dell'articolo  6.  Se  necessario,  le  Autorita'
Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente  per
entrambi gli Stati. 
    3. La persona citata  a  rendere  dichiarazioni  ha  facolta'  di
rifiutarsi  di  rilasciarle  quando  la  legislazione   dello   Stato
Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato
Richiedente  deve  farne  espressa  menzione   nella   richiesta   di
assistenza. 
    4. Lo Stato Richiesto ammette la  presenza  del  difensore  della
persona citata a rendere dichiarazioni,  laddove  cio'  sia  previsto
dalla legislazione dello Stato  Richiedente  e  non  sia  vietato  da
quella dello Stato Richiesto. 
    5. I documenti e gli altri elementi di  prova  ai  quali  si  sia
riferita la persona citata a  rendere  dichiarazioni  possono  essere
acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente  come  mezzo  di
prova in conformita' all'ordinamento di questo Stato. 

                              Art. 10. 
 
            Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente 
 
    1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato  Richiedente,  cita
una  persona  a  comparire  dinanzi  all'Autorita'   competente   nel
territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere interrogatorio,
testimonianza o altro tipo di'  dichiarazioni,  di  essere  ascoltata
come perito ovvero di compiere altre attivita' processuali. 
    2.  Lo  Stato  Richiedente  trasmette  allo  Stato  Richiesto  la
richiesta  di  notifica  della  citazione  a  comparire  dinanzi   ad
un'Autorita' del territorio dello Stato Richiedente  almeno  sessanta
giorni prima del giorno previsto per la comparizione,  salvo  che  lo
Stato Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i
casi urgenti. 

                              Art. 11. 
 
                 Garanzie e Principio di Specialita' 
 
    1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente
ai sensi del precedente articolo 10: 
    (a) non puo' essere indagata,  perseguita,  giudicata,  arrestata
ne' sottoposta ad altra misura  privativa  della  liberta'  personale
dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente
alla sua entrata nel territorio di detto Stato; 
    (b) non puo' essere costretta a  rendere  testimonianza  o  altre
dichiarazioni ne' a partecipare a qualsiasi  altro  atto  relativo  a
procedimento  diverso  da  quello  menzionato  nella   richiesta   di
assistenza, se non previo consenso  dello  Stato  Richiesto  e  della
persona stessa. 
    2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se
la persona ivi menzionata: 
    (a) non ha lasciato il territorio dello Stato  Richiedente  entro
il termine di trenta giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente
informata che la sua presenza non e' piu'  necessaria.  Tale  termine
non comprende il periodo durante il quale la persona non ha  lasciato
il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore; 
    (b)  avendo  lasciato  il  territorio  dello  Stato  Richiedente,
volontariamente vi fa ritorno. 
    3. Il testimone  o  il  perito,  ascoltati  in  conformita'  agli
articoli  9  e  10,  sono  responsabili  per   il   contenuto   della
dichiarazione testimoniale o  della  relazione  peritale  ovvero  per
altro comportamento penalmente rilevante  commesso  nel  corso  della
comparizione, in conformita' alle rispettive legislazioni dello Stato
Richiesto e dello Stato  Richiedente  e  fatta  salva  la  rispettiva
giurisdizione di ciascuno Stato sul fatto. 

                              Art. 12. 
 
            Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute 
 
    1.  Quando,  ai  sensi  dell'articolo  14  paragrafo  4,  non  e'
possibile l'effettuazione della videoconferenza, lo Stato  Richiesto,
a  domanda  dello  Stato  Richiedente,  ha  facolta'  di   trasferire
temporaneamente nello Stato  Richiedente  una  persona  detenuta  nel
proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi  ad
un'Autorita'  competente  dello  Stato  Richiedente  affinche'  renda
interrogatorio, testimonianza o altro tipo di  dichiarazioni,  ovvero
partecipi ad altri atti processuali, purche' la  persona  interessata
vi acconsenta  e  sia  stato  preventivamente  raggiunto  un  accordo
scritto  tra  gli  Stati  riguardo  al  trasferimento  ed  alle   sue
condizioni. 
    2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere eseguito
a condizione che: 
    (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso
nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona; 
    (b) la persona trasferita sia mantenuta dallo  Stato  Richiedente
in stato di detenzione. 
    3. Il periodo  trascorso  in  stato  di  detenzione  nello  Stato
Richiedente e' computato ai fini dell'esecuzione della pena  inflitta
nello Stato Richiesto. 
    4. Quando  per  l'esecuzione  del  trasferimento  temporaneo  sia
previsto il transito della persona detenuta attraverso il  territorio
di uno Stato terzo, e' cura dello Stato Richiedente  presentare,  ove
necessaria, apposita domanda di transito  alle  competenti  Autorita'
dello Stato terzo ed informare in  tempo  utile  lo  Stato  Richiesto
dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione. 
    5. Lo Stato  Richiedente  riconsegna  immediatamente  allo  Stato
Richiesto la persona trasferita al termine delle attivita' di cui  al
paragrafo 1 del presente  Articolo  ovvero  alla  scadenza  di  altro
termine specificamente convenuto dalle  Autorita'  Centrali  dei  due
Stati. 
    6. Alla persona  trasferita  temporaneamente  in  conformita'  al
presente articolo, sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di
cui all'articolo 11. 
    7. Il trasferimento temporaneo puo' essere rifiutato dallo  Stato
Richiesto per fondati motivi. 

                              Art. 13. 
 
Protezione  di  Vittime,   Testimoni   ed   altri   Partecipanti   al
                         Procedimento Penale 
 
    In caso fosse necessario o al fine di garantire i risultati delle
indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi  gli
Stati adottano le misure previste nel proprio  ordinamento  giuridico
interno per la protezione delle vittime, dei  testimoni  e  di  altri
partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed  alle
attivita' di assistenza richieste. 

                              Art. 14. 
 
                Comparizione mediante Videoconferenza 
 
    1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e
deve essere  ascoltata  in  qualita'  di  testimone  o  perito  dalle
Autorita'  competenti  dello  Stato  Richiedente,  quest'ultimo  puo'
chiedere che la comparizione  abbia  luogo  per  videoconferenza,  in
conformita'  alle  disposizioni  di  questo  articolo,   se   risulta
inopportuno o impossibile che la persona si presenti  volontariamente
nel suo territorio. 
    2. La comparizione per  videoconferenza  puo'  essere,  altresi',
richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o  a
procedimento  penale  e  per  la  partecipazione  di   tale   persona
all'udienza, se questa vi acconsente e se cio' non e'  vietato  dalla
legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere
permesso al difensore della persona che compare  di  essere  presente
nel luogo in cui questa si trova nello Stato Richiesto ovvero dinanzi
all'Autorita' giudiziaria dello Stato Richiedente,  consentendosi  al
difensore di  poter  comunicare  riservatamente  a  distanza  con  il
proprio assistito. 
    3. La comparizione mediante videoconferenza  deve  essere  sempre
effettuata nel caso in cui la persona che  deve  essere  ascoltata  o
interrogata e' detenuta nel territorio dello Stato Richiesto. 
    4.   Lo   Stato   Richiesto   autorizza   la   comparizione   per
videoconferenza  sempre  che   disponga   dei   mezzi   tecnici   per
realizzarla. 
    5.  Le  richieste  di  comparizione  per  videoconferenza  devono
indicare, oltre a quanto previsto nell'articolo 5,  i  motivi  per  i
quali e' inopportuno o impossibile che  la  persona  in  liberta'  da
ascoltare  o  interrogare  si  presenti  personalmente  nello   Stato
Richiedente, nonche' recare l'indicazione dell'Autorita' competente e
dei soggetti che riceveranno la dichiarazione. 
    6. L'Autorita' competente dello Stato Richiesto cita a  comparire
la persona in conformita' alla propria legislazione. 
    7. Con  riferimento  alla  comparizione  per  videoconferenza  si
applicano le seguenti posizioni: 
    (a) le Autorita' competenti di entrambi gli Stati  sono  presenti
durante  l'assunzione  probatoria,  se  necessario  assistite  da  un
interprete. L'Autorita' competente  dello  Stato  Richiesto  provvede
all'identificazione  della   persona   comparsa   ed   assicura   che
l'attivita'  sia  svolta  in  conformita'  al   proprio   ordinamento
giuridico  interno.  Quando  l'Autorita'   competente   dello   Stato
Richiesto dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria,
non  siano  rispettati  i   principi   fondamentali   della   propria
legislazione, adotta immediatamente le  misure  necessarie  affinche'
l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi; 
    (b) le Autorita' competenti di entrambi gli Stati si accordano in
ordine alle misure di protezione della persona  citata,  quando  cio'
sia necessario; 
    (c) a richiesta dello Stato Richiedente o della persona comparsa,
lo  Stato  Richiesto  fornira'  un  interprete,   quando   cio'   sia
necessario; 
    (d) la persona citata a  rendere  dichiarazioni  ha  facolta'  di
rifiutarsi  di  rilasciarle  quando  la  legislazione   dello   Stato
Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente. 
    8. Salvo quanto stabilito al precedente  punto  (b),  l'Autorita'
competente  dello  Stato   Richiesto   redige,   al   termine   della
comparizione, un verbale in cui e' indicata la data ed il luogo della
comparizione, l'identita' della persona comparsa, le generalita' e la
qualifica  di  tutte  le  altre   persone   che   hanno   partecipato
all'attivita'  e  le  condizioni  tecniche   in   cui   e'   avvenuta
l'assunzione probatoria. L'originale del verbale  e'  tempestivamente
trasmesso   dall'Autorita'   competente   dello    Stato    Richiesto
all'Autorita' competente dello  Stato  Richiedente,  per  il  tramite
delle rispettive Autorita' Centrali designate ai sensi  dell'articolo
4. 
    9. Le spese sostenute dallo Stato  Richiesto  per  effettuare  la
videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente, salvo che lo
Stato Richiesto rinunzi in tutto o in parte al rimborso. 
    10. Lo Stato Richiesto puo'  consentire  la  videoconferenza  per
finalita' diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi  1  e
2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone, di  cose  o
confronti. 

                              Art. 15. 
 
            Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici 
 
    1. Lo Stato  Richiesto  fornisce  allo  Stato  Richiedente  copia
conforme degli  atti  o  dei  documenti  di  uffici  statali  o  enti
pubblici, accessibili al pubblico. 
    2. Lo Stato Richiesto puo' fornire copia conforme  degli  atti  o
dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non  accessibili  al
pubblico, nella stessa  misura  ed  alle  stesse  condizioni  in  cui
sarebbero accessibili alle Autorita'  competenti  o  agli  organi  di
polizia dello Stato Richiesto. E' discrezione dello  Stato  Richiesto
respingere, interamente o in parte, tale richiesta. 

                              Art. 16. 
 
                Produzione di Documenti, Atti e Cose 
 
    1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la
trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di  cui  al
precedente  articolo  15,  lo  Stato   Richiesto   ha   facolta'   di
trasmetterne copie conformi. Tuttavia, laddove lo  Stato  Richiedente
richieda esplicitamente la trasmissione  degli  originali,  lo  Stato
Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile. 
    2. Laddove cio' non contrasti con  la  legislazione  dello  Stato
Richiesto, i documenti e l'altro materiale da trasmettere allo  Stato
Richiedente  in  conformita'  al  presente  articolo  devono   essere
certificati secondo le modalita' stabilite dallo Stato Richiedente al
fine di renderli ammissibili ai sensi  della  legislazione  di  detto
Stato. 
    3. Gli originali dei documenti e  degli  atti,  nonche'  le  cose
trasmesse allo Stato Richiedente sono restituiti non appena possibile
allo Stato Richiesto, se quest'ultimo fa richiesta. 

                              Art. 17. 
 
                 Perquisizioni, Sequestri e Confisca 
 
    1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue
le indagini richieste per  accertare  se  nel  suo  territorio  siano
presenti denaro, valori o beni proventi  di  reato  o  pertinenti  al
reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati  delle  indagini.
Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo  Stato
Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di
quest'ultimo possano trovarsi denaro, valori o beni proventi di reato
o pertinenti al reato. 
    2. Una volta rintracciati denaro, valori o beni proventi di reato
o pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo,
lo Stato Richiesto, su domanda dello  Stato  Richiedente,  adotta  le
misure  previste  dalla  sua  legislazione  nazionale  al   fine   di
congelare,  sequestrare  e  confiscare   le   cose   suindicate,   in
conformita' all'articolo 6 del presente Trattato. 
    3.  Su  domanda  dello  Stato  Richiedente,  lo  Stato  Richiesto
trasferisce, in tutto o in  parte,  allo  Stato  Richiedente  denaro,
valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato ovvero le somme
conseguite mediante la vendita dei valori e dei beni suindicati, alle
condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi. 
    4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i
diritti dello Stato Richiesto e dei terzi in buona  fede  su  denaro,
valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato. 

                              Art. 18. 
 
                 Informazioni Bancarie e Finanziarie 
 
    1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta
prontamente se una determinata persona fisica o giuridica  sottoposta
a procedimento penale e'  titolare  di  uno  o  piu'  conti  o  altri
rapporti contrattuali presso le banche ubicate nel suo  territorio  e
fornisce  allo  Stato  Richiedente  le  relative  informazioni,   ivi
comprese quelle relative all'identificazione dei  soggetti  abilitati
ad operare sui conti, alla localizzazione di  questi  ultimi  e  alle
movimentazioni a questi riferibili. 
    2. La richiesta  di  accertamento  di  cui  al  paragrafo  1  del
presente Articolo puo' riguardare anche istituti  finanziari  diversi
dalle banche. 
    3.  Lo  Stato  Richiesto  comunica  tempestivamente  allo   Stato
Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati. 
    4. L'assistenza di cui  al  presente  Articolo  non  puo'  essere
rifiutata per motivi di segreto bancario. 

                              Art. 19. 
 
         Compatibilita' con altri Strumenti di Cooperazione 
                            o Assistenza 
 
    1. Le disposizioni  del  presente  Trattato  non  pregiudicano  i
diritti  riconosciuti  e  gli  obblighi  assunti  da  ciascuno  Stato
derivanti dalla firma di altri accordi internazionali. 
    2. Il presente Trattato non  impedisce  agli  Stati  di  prestare
altre forme di cooperazione o assistenza  giudiziaria  in  virtu'  di
specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi  ai
rispettivi  ordinamenti   giuridici.   A   tal   fine,   l'assistenza
giudiziaria puo' essere richiesta anche per: 
    (a) la costituzione di squadre investigative comuni  per  operare
nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o  i
procedimenti penali relativi a reati  che  coinvolgono  entrambi  gli
Stati; 
    (b)  l'esecuzione  di  attivita'  di  consegna   controllata   da
eseguirsi nel territorio dello Stato Richiesto; 
    (c) l'ausilio allo svolgimento di attivita'  sotto  copertura  da
parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato  Richiedente  nel
territorio dello Stato Richiesto; 
    (d) l'esecuzione, da parte  di  agenti  delle  forze  dell'ordine
dello Stato Richiedente nel  territorio  dello  Stato  Richiesto,  di
servizi  di  osservazione,  pedinamento  e   controllo   di   persone
sospettate di avere partecipato alla commissione di gravi reati. 
    3. Con riferimento  alle  attivita'  di  assistenza  previste  al
paragrafo  2  del  presente  articolo,  si  applicano   le   seguenti
disposizioni: 
    (a) l'attivita' di assistenza e' concessa  a  condizione  che  il
fatto per cui si procede sia previsto  come  reato  da  entrambi  gli
ordinamenti giuridici degli  Stati,  come  previsto  al  paragrafo  2
dell'articolo 2; 
    (b)  la  richiesta   di   assistenza   e'   valutata   e   decisa
dall'Autorita' competente dello Stato Richiesto, caso  per  caso,  in
conformita' alla propria legislazione nazionale ed alle  disposizioni
del presente Trattato; 
    (c) l'Autorita' che procede dello Stato Richiedente e l'Autorita'
competente  dello  Stato  Richiesto  si  accordano   direttamente   e
preventivamente su tutti  i  dettagli  dell'attivita',  tra  i  quali
l'organizzazione, le procedure operative da seguire, i  soggetti  che
partecipano ed il loro ruolo, le specifiche condizioni da  osservare,
la durata dell'attivita'. Quanto  e'  convenuto  e'  comunicato  alle
Autorita' Centrali designate ai sensi dell'articolo 4; 
    (d) l'attivita' di assistenza e'  eseguita  in  conformita'  alle
procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto  e  sotto
il controllo e  la  direzione  dell'Autorita'  competente  di  questo
Stato; 
    (e) oltre che per i motivi  indicati  all'articolo  3,  lo  Stato
Richiesto  puo'  rifiutare  di   prestare   assistenza   giudiziaria,
prendendo in considerazione la natura o la minore gravita' del  reato
per cui si procede ovvero per altre fondate ragioni di'  cui  informa
lo Stato Richiedente. 

                              Art. 20. 
 
           Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali 
 
    Ai fini  del  procedimento  penale  nel  quale  e'  formulata  la
richiesta di assistenza giudiziaria,  lo  Stato  Richiesto  trasmette
allo  Stato  Richiedente  le  informazioni  sui   procedimenti,   sui
precedenti penali e sulle condanne inflitte  nel  proprio  Paese  nei
confronti delle persone oggetto della richiesta. 

                              Art. 21. 
 
             .Scambio di Informazioni sulla Legislazione 
 
    Le Parti, su richiesta, si  scambiano  informazioni  sulle  leggi
vigenti,  o  precedentemente  in  vigore  nei  loro  Stati,  ai  fini
all'applicazione del presente Trattato. 

                              Art. 22. 
 
                   Esclusione della Legalizzazione 
                   e Validita' di Atti e Documenti 
 
    Gli atti ed  i  documenti  forniti  in  conformita'  al  presente
Trattato non richiedono ulteriori  legalizzazioni,  certificazioni  o
autenticazioni  ed  hanno  piena  efficacia  probatoria  nello  Stato
Richiedente. 

                              Art. 23. 
 
                   Riservatezza delle informazioni 
 
    Entrambi gli Stati si  impegnano  a  rispettare  e  mantenere  il
carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di assistenza,
della documentazione e delle informazioni ricevute o fornite. 

                              Art. 24. 
 
                                Spese 
 
    1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese  per  l'esecuzione  della
richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia  sono  a  carico  dello
Stato Richiedente: 
    (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto  per
le persone di cui all'articolo 6 paragrafo 3; 
    (b) le spese di viaggio e di soggiorno  nello  Stato  Richiedente
per le persone di cui all'articolo 10; 
    (c) le spese  relative  all'esecuzione  della  richiesta  di  cui
all'articolo 12; 
    (d) le spese per le finalita' di cui all'articolo 13; 
    (e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito
all'articolo 14 paragrafo 9; 
    (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti; 
    (g)  le  spese  per  la  traduzione,   l'interpretariato   e   la
trascrizione; 
    (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato. 
    2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese  di  natura
straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo  di  concordare  le
condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione  e  i
criteri di suddivisione delle spese. 

                              Art. 25. 
 
                    Soluzione delle Controversie 
 
    1.   Qualsiasi   controversia   dovuta   all'interpretazione    o
all'applicazione  del  presente  Trattato  sara'   risolta   mediante
consultazione tra le Autorita' Centrali. 
    2. Se esse non raggiungono un  accordo,  sara'  risolta  mediante
consultazione per via diplomatica. 

                              Art. 26. 
 
              Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione 
 
    1. Il presente Trattato entrera' in vigore il  trentesimo  giorno
dalla seconda delle due notifiche con  cui  le  Parti  Contraenti  si
saranno comunicate ufficialmente, attraverso  i  canali  diplomatici,
l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure   interne   di
ratifica. 
    2. Il presente Trattato potra'  essere  modificato  in  qualsiasi
momento mediante  accordo  scritto  tra  le  Parti  Contraenti.  Ogni
modifica entrera' in vigore  in  conformita'  alla  stessa  procedura
prescritta al paragrafo 1 del presente articolo  e  sara'  parte  del
presente Trattato. 
    3. Il presente Trattato avra' durata illimitata.  Ciascuna  Parte
Contraente ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi
momento  dandone  comunicazione  scritta  all'altra  Parte  per   via
diplomatica. La cessazione avra' effetto il  centoottantesimo  giorno
successivo alla data della comunicazione. La cessazione di  efficacia
non pregiudichera'  le  procedure  iniziate  prima  della  cessazione
medesima. 
    4.  Il  presente  Trattato  si  applichera'  ad  ogni   richiesta
presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati sono stati
commessi prima dell'entrata in vigore. 
    In fede  di  che  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. 
    Fatto a Panama, il giorno 25 del mese 11 dell'anno  2013  in  due
originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi
facenti ugualmente fede. 
    

       Per il Governo                           Per il Governo
 della Repubblica Italiana               della Repubblica del Panama
          (Firma)                                  (Firma)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              Allegato 
 
                      Trattato di estradizione 
              tra il Governo della Repubblica italiana 
              ed il Governo della Repubblica del Panama 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo   della
Repubblica del Panama, qui di seguito denominati "Parti Contraenti", 
    desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i  due  Paesi
con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base  del  reciproco
rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e della mutua assistenza; 
    ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito  mediante  la
conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione  comune
in materia di estradizione; 
    hanno stabilito quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                        Obbligo di Estradare 
 
    Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle  disposizioni  del
presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad
estradare  all'altra  Parte  le  persone  che  si  trovano  nel   suo
territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente  al  fine  di
dar corso ad un  procedimento  penale  o  di  eseguire  una  condanna
definitiva. 

                               Art. 2. 
 
               Reati che danno luogo all'Estradizione 
 
    1.  Ai  fini  di  questo  Trattato,  l'estradizione  puo'  essere
concessa quando: 
    a) la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un
procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della  legge  di
entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno; 
    b) la richiesta di estradizione e'  formulata  per  eseguire  una
condanna definitiva ad  una  pena  detentiva  o  altro  provvedimento
restrittivo della liberta' personale, per un reato punibile ai  sensi
della legge di entrambi gli Stati, e al momento  della  presentazione
della domanda la durata della pena  o  della  restrizione  ancora  da
espiare e' di almeno sei mesi. 
    2. Nel determinare se un fatto  costituisce  un  reato  ai  sensi
della legge di entrambi gli Stati in conformita' al paragrafo  1  del
presente articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto
rientra nella stessa categoria di reato o se il reato  e'  denominato
con la stessa terminologia. 
    3. L'estradizione e' concessa anche se  il  reato  oggetto  della
richiesta  e'  stato  commesso  fuori  dal  territorio  dello   Stato
Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto  autorizzi  il
perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal  suo
territorio. 
    4. Se la richiesta di estradizione riguarda  due  o  piu'  reati,
ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi
gli Stati, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste  dai
paragrafi 1 e 2  del  presente  Articolo,  lo  Stato  Richiesto  puo'
concedere l'estradizione per tutti quei reati. 

                               Art. 3. 
 
                    Motivi di Rifiuto Obbligatori 
 
    L'estradizione non e' concessa: 
      a) se il reato per il quale e' richiesta e'  considerato  dallo
Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a  un
siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici: 
    1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o
la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua
famiglia; 
    2)  i  reati  di  terrorismo,  ne'  qualsiasi  altro  reato   non
considerato  reato  politico  ai   sensi   di   qualsiasi   trattato,
convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli  Stati  sono
parti. 
      b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che  la
richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o
punire la persona richiesta per motivi di  razza,  sesso,  religione,
condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che  la
posizione  di  tale  persona  nel  procedimento  penale  puo'  essere
pregiudicata per uno dei suddetti motivi; 
      c) se  il  reato  per  il  quale  l'estradizione  e'  richiesta
potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una  pena  vietata
dalla legge dello Stato Richiesto; 
      d) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi  per  ritenere  che,
nello Stato Richiedente, la persona richiesta e' stata  sottoposta  o
sara'  sottoposta,  per  il  reato  per   il   quale   e'   domandata
l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il  rispetto  dei
diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento  crudele,  inumano,
degradante o qualsiasi altra azione od omissione  che  violi  i  suoi
diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si e' svolto
in  contumacia  non  costituisce  di  per  se'  motivo   di   rifiuto
dell'estradizione; 
      e) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la
persona richiesta  e'  stata  gia'  definitivamente  giudicata  dalle
Autorita' competenti dello Stato Richiesto; 
    f) se, per il reato per il quale e' domandata l'estradizione,  lo
Stato Richiesto ha concesso amnistia,  indulto  o  grazia  ovvero  e'
intervenuta prescrizione o estinzione del reato o della pena; 
    g)  se  il  reato  per  il  quale  e'  domandata   l'estradizione
costituisce soltanto un reato militare secondo la legge  dello  Stato
Richiesto; 
    h) se lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla  persona
richiesta; 
    i) se  lo  Stato  Richiesto  ritiene  che  la  concessione  della
estradizione possa compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine
pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero  determinare
conseguenze  contrastanti  con  i  principi  fondamentali  della  sua
legislazione nazionale. 

                               Art. 4. 
 
                    Motivi di Rifiuto Facoltativi 
 
    L'estradizione  puo'  essere  rifiutata  in  una  delle  seguenti
circostanze: 
    a) se il reato  per  il  quale  l'estradizione  e'  richiesta  e'
soggetto alla giurisdizione dello Stato  Richiesto  conformemente  al
proprio diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta o  sara'
sottoposta a  procedimento  penale  dalle  Autorita'  competenti  del
medesimo  Stato  per  lo  stesso  reato  per  cui  l'estradizione  e'
domandata; 
    b) se lo Stato Richiesto, nel tenere  conto  della  gravita'  del
reato  e  degli  interessi  dello  Stato  Richiedente,  ritiene   che
l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni  di  carattere
umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute  o
di altre condizioni personali della persona richiesta. 

                               Art. 5. 
 
                     Estradizione del Cittadino 
 
    1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare  l'estradizione  dei
propri cittadini. 
    2. Nel caso di' rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato
Richiedente, lo  Stato  Richiesto  sottopone  il  caso  alle  proprie
Autorita' competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai
sensi della  legge  interna.  A  tale  scopo,  lo  Stato  Richiedente
fornisce  gratuitamente  allo  Stato  Richiesto,  per   mezzo   delle
Autorita' Centrali di cui al successivo  articolo  6,  le  prove,  la
documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso. 
    3. Lo Stato Richiesto comunica prontamente allo Stato Richiedente
il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento. 

                               Art. 6. 
 
                         Autorita' Centrali 
 
    1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate
dalle Parti Contraenti trasmettono le  richieste  di  estradizione  e
comunicano direttamente tra loro. 
    2. Le Autorita' Centrali sono il Ministero della Giustizia  della
Repubblica Italiana e il Ministerio de  Relaciones  Exteriores  della
Repubblica del Panama. 
    3. Ciascuna  Parte  Contraente  comunica  all'altra,  tramite  il
canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata. 

                               Art. 7. 
 
           Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari 
 
    1. La richiesta di estradizione e' formulata per iscritto e  deve
contenere quanto segue, nel suo corpo o in atti allegati: 
    a) l'indicazione dell'Autorita' richiedente; 
    b)  qualsiasi  informazione  utile  ad  identificare  la  persona
richiesta o a determinare dove si trovi, quali il nome,  la  data  di
nascita, il sesso, la nazionalita', la professione, il domicilio o la
residenza  della  persona  richiesta,  i  dati   del   documento   di
identificazione e, se disponibili, i dati segnaletici, le  fotografie
e le impronte digitali della stessa; 
    c) un'esposizione dei fatti costituenti il  reato  per  il  quale
l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione  della  data  e
del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione
giuridica; 
    d) il testo delle disposizioni  di  legge  applicabili,  comprese
quelle sulla procedibilita', sulla prescrizione e sulla pena che puo'
essere inflitta; 
    e) il testo delle  disposizioni  di  legge  che  conferiscono  la
giurisdizione allo Stato  Richiedente,  nel  caso  in  cui  il  reato
oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso fuori  dal
territorio di questo Stato. 
    2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo,
la richiesta di estradizione deve essere accompagnata: 
    a) dalla copia  conforme  all'originale  dell'ordine  di  arresto
emesso dall'Autorita' competente dello Stato Richiedente,  quando  la
richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale; 
    b) dalla copia conforme all'originale della sentenza esecutiva  e
dall'indicazione della pena gia' eseguita, quando la richiesta ha  lo
scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della  persona
richiesta. 
    3. La richiesta di estradizione e tutti i  documenti  a  sostegno
presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti  paragrafi
1 e 2  sono  sottoscritti  dalle  Autorita'  competenti  dello  Stato
Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella  lingua  dello
Stato Richiesto. 

                               Art. 8. 
 
                     Informazioni Supplementari 
 
    1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a  sostegno
della richiesta di estradizione non sono sufficienti  per  permettere
allo Stato Richiesto di prendere una decisione  in  applicazione  del
presente Trattato,  quest'ultimo  Stato  puo'  richiedere  che  siano
fornite le necessarie informazioni  aggiuntive  entro  quarantacinque
giorni. 
    2. La  mancata  presentazione  delle  informazioni  supplementari
entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivale
a rinuncia alla  richiesta  di  estradizione.  Tuttavia,  allo  Stato
Richiedente non e' preclusa la possibilita'  di  avanzare  una  nuova
richiesta di estradizione per la  stessa  persona  e  per  lo  stesso
reato. 

                               Art. 9. 
 
                              Decisione 
 
    1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di  estradizione  in
conformita' alle procedure previste nel proprio  diritto  interno  ed
informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione. 
    2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta
di estradizione, i motivi del  rifiuto  sono  notificati  allo  Stato
Richiedente. 

                              Art. 10. 
 
                      Principio di Specialita' 
 
    1. La persona estradata in conformita' al presente  Trattato  non
puo' essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta  ai
fini dell'esecuzione di una  condanna,  ne'  sottoposta  a  qualsiasi
altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, nello Stato
Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna
e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che: 
    a) la persona estradata, dopo aver lasciato il  territorio  dello
Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente; 
    b) la persona estradata non abbia lasciato  il  territorio  dello
Stato Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha  avuto  la
possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il  tempo
durante il quale tale persona non ha lasciato  lo  Stato  Richiedente
per cause di forza maggiore; 
    c) lo Stato Richiesto vi  acconsenta.  In  tale  caso,  lo  Stato
Richiesto, previa specifica domanda  dello  Stato  Richiedente,  puo'
prestare il consenso  al  perseguimento  della  persona  estradata  o
all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per  altro
reato  differente  da  quello  che  ha  motivato  la   richiesta   di
estradizione, in conformita' alle condizioni e nei  limiti  stabiliti
nel presente Trattato. Al riguardo: 
    i. lo Stato Richiesto puo' richiedere allo Stato  Richiedente  la
trasmissione   dei   documenti   e   delle   informazioni    indicati
nell'articolo 7; 
    ii. in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la  persona
estradata puo' essere detenuta dallo Stato Richiedente nei limiti  di
quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda stessa  da  parte
dello  Stato  Richiesto,  sempre  che   cio'   sia   autorizzato   da
quest'ultimo Stato. 
    2.  Fatto  salvo  quanto  disposto  al  punto  c)  del  paragrafo
precedente, lo Stato Richiedente puo' adottare le misure  necessarie,
secondo la propria legislazione, per interrompere la prescrizione. 
    3. Quando la qualificazione giuridica  del  fatto  contestato  e'
modificata nel corso del  procedimento,  la  persona  estradata  puo'
essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a
condizione  che  anche  per   tale   nuovo   reato   sia   consentita
l'estradizione ai sensi del presente Trattato. 

                              Art. 11. 
 
                  Riestradizione ad uno Stato Terzo 
 
    Salvo i  casi  previsti  nei  punti  a)  e  b)  del  paragrafo  1
dell'articolo 10, senza il consenso dello Stato Richiesto,  lo  Stato
Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che  gli
e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato  terzo  per  reati
commessi  anteriormente  alla  consegna.  Lo  Stato  Richiesto   puo'
richiedere la  produzione  dei  documenti  ed  informazioni  indicati
all'articolo 7. 

                              Art. 12. 
 
                         Arresto Provvisorio 
 
    1. In caso  di  urgenza,  lo  Stato  Richiedente  puo'  domandare
l'arresto  provvisorio  della  persona  richiesta  in   vista   della
presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di  arresto
provvisorio e' avanzata per iscritto mediante le  Autorita'  Centrali
ai sensi dell'articolo 6 di questo Trattato o altri canali  convenuti
da entrambi gli Stati. 
    2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni  di
cui  all'articolo  7,  paragrafo  1,  del  presente  Trattato  e   la
manifestazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di
estradizione.  Lo  Stato  Richiesto  puo'   richiedere   informazioni
supplementari a norma dell'articolo 8. 
    3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato
Richiesto adotta le misure  necessarie  per  assicurare  la  custodia
della persona richiesta ed informa prontamente lo  Stato  Richiedente
dell'esito della sua domanda. 
    4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte
saranno revocate se, entro i sessanta giorni  successivi  all'arresto
della persona richiesta, l'Autorita' Centrale dello  Stato  Richiesto
non ha ricevuto la formale richiesta  di  estradizione.  Su  motivata
domanda dello Stato Richiedente, tale termine puo' essere  esteso  di
quindici giorni. 
    5. La revoca dell'arresto provvisorio e delle  misure  coercitive
ai sensi del precedente  paragrafo  4  non  impedisce  l'estradizione
della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto  riceve
la formale richiesta di estradizione in conformita'  alle  condizioni
ed ai limiti del presente Trattato. 

                              Art. 13. 
 
          Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati 
 
    Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da  uno  o
piu' Stati una richiesta di estradizione per la stessa  persona,  per
lo stesso  reato  o  per  reati  diversi,  lo  Stato  Richiesto,  nel
determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta
tutte le circostanze del caso; in particolare: 
    a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato; 
    b) la gravita' dei diversi reati; 
    c) il tempo ed il luogo di commissione del reato; 
    d) la nazionalita'  ed  il  luogo  abituale  di  residenza  della
persona richiesta; 
    e) le rispettive date di presentazione delle richieste; 
    f) la possibilita' di una successiva riestradizione ad uno  Stato
terzo. 

                              Art. 14. 
 
                       Consegna della Persona 
 
    1. Se lo Stato Richiesto  concede  l'estradizione,  le  Autorita'
centrali o le Autorita' da queste delegate si  accordano  prontamente
sul tempo, luogo e tutti gli altri  aspetti  relativi  all'esecuzione
dell'estradizione. Lo Stato Richiedente e' altresi'  informato  della
durata della  detenzione  subita  dalla  persona  richiesta  ai  fini
dell'estradizione. 
    2. Il termine per la  consegna  della  persona  richiesta  e'  di
quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente  e'  informato
della concessione dell'estradizione. 
    3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, lo
Stato Richiedente non ha preso in  consegna  l'estradando,  lo  Stato
Richiesto pone immediatamente in liberta' lo stesso e puo'  rifiutare
una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per
lo stesso  reato  avanzata  dallo  Stato  Richiedente,  salvo  quanto
diversamente disposto al paragrafo 4 del presente articolo. 
    4. Se uno degli Stati non  consegna  o  non  prende  in  consegna
l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore,
lo Stato interessato informa l'altro e le  Autorita'  Centrali  o  le
Autorita' da queste delegate concordano una nuova data  di  consegna.
Restano applicabili  le  disposizioni  di  cui  al  paragrafo  3  del
presente articolo. 
    5. Quando l'estradando fugge tornando nello Stato Richiesto prima
che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita  la  condanna
nello  Stato  Richiedente,  tale  persona  puo'   essere   nuovamente
estradata sulla base soltanto di una nuova richiesta di  estradizione
avanzata dallo Stato  Richiedente  per  lo  stesso  reato.  Lo  Stato
Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'articolo  7
del presente Trattato. 
    6. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli  arresti
domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data  della  consegna,
e' computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare
nel procedimento penale  o  della  pena  da  eseguire  nelle  ipotesi
previste dall'articolo 2, paragrafo 1.
 
                              Art. 15. 
 
              Consegna Differita e Consegna Temporanea 
 
    1.  Se,  nello  Stato  Richiesto,  nei  confronti  della  persona
richiesta  e'  in  corso  un  procedimento  penale  o  e'  in   corso
l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per  il  quale
e' domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso  di
concedere  l'estradizione,  puo'  differire  la  consegna  fino  alla
conclusione  del  procedimento  o  alla  completa  esecuzione   della
condanna. Lo Stato Richiesto informa lo  Stato  Richiedente  di  tale
differimento. 
    2.  Tuttavia,  su  domanda  dello  Stato  Richiedente,  lo  Stato
Richiesto puo',  in  conformita'  alla  sua  legislazione  nazionale,
consegnare  temporaneamente   la   persona   richiesta   allo   Stato
Richiedente al fine di consentire  lo  svolgimento  del  procedimento
penale in corso, concordando le  Autorita'  Centrali  i  tempi  e  le
modalita'  della  consegna  temporanea.  La  persona  consegnata   e'
detenuta  durante  la  sua  permanenza  nel  territorio  dello  Stato
Richiedente ed e'  riconsegnata  allo  Stato  Richiesto  nel  termine
convenuto. Tale periodo di detenzione e' computato ai fini della pena
da eseguire nello Stato Richiesto. 
    3. Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1 del presente
articolo, la consegna puo' essere differita quando, per le condizioni
di salute della persona richiesta, il  trasferimento  puo'  porre  in
pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. Per tali  effetti,  e'
necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una
relazione  medica  dettagliata  emessa  da  una   propria   struttura
sanitaria pubblica competente. 

                              Art. 16. 
 
               Procedura Semplificata di Estradizione 
 
    1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara  di
acconsentire ad essa, questa puo' essere concessa  sulla  base  della
sola  domanda  di  arresto  provvisorio  senza  che  sia   necessario
presentare la  documentazione  di  cui  all'articolo  7  par.  2  del
presente Trattato. Tuttavia lo Stato  Richiesto  puo'  richiedere  le
ulteriori  informazioni  che   ritenga   necessarie   per   accordare
l'estradizione. 
    2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta e' valida
se resa con l'assistenza di  un  difensore  dinanzi  ad  un'Autorita'
competente dello Stato Richiesto, che ha l'obbligo  di  informare  la
persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale
di  estradizione,  del  diritto   ad   avvalersi   della   protezione
conferitagli dal principio di specialita' e del fatto che  la  revoca
della dichiarazione stessa non avra' effetto. 
    3.  La  dichiarazione  e'  riportata  in  un   processo   verbale
giudiziario in cui si da' atto che sono state osservate le condizioni
della sua validita'. 

                              Art. 17. 
 
                          Consegna di Cose 
 
    1. A domanda dello Stato  Richiedente,  lo  Stato  Richiesto,  in
conformita' alla propria legislazione nazionale,  sequestra  le  cose
rinvenute sul suo territorio e che sono  nella  disponibilita'  della
persona richiesta e, quando e' concessa l'estradizione, consegna tali
cose allo Stato Richiedente. Per le finalita' del presente  articolo,
sono  soggette  a  sequestro  e  successiva   consegna   allo   Stato
Richiedente: 
    a) le cose che sono state utilizzate per commettere  il  reato  o
altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova; 
    b) le cose che, provenendo dal reato, sono  state  trovate  nella
disponibilita'  della  persona  richiesta  o  sono  state   rinvenute
successivamente. 
    2. La consegna delle cose di cui  al  paragrafo  1  del  presente
articolo e' effettuata  anche  quando  l'estradizione,  sebbene  gia'
accordata, non puo' aver luogo per la morte, la scomparsa o  la  fuga
della persona richiesta. 
    3. Lo  Stato  Richiesto,  al  fine  di  dare  corso  a  un  altro
procedimento penale pendente, puo' differire la consegna  delle  cose
sopra  indicate  fino  alla  conclusione  di  tale   procedimento   o
consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente  si
impegni a restituirle. 
    4. La consegna  delle  cose  di  cui  al  presente  articolo  non
pregiudica gli eventuali diritti o interessi  legittimi  dello  Stato
Richiesto o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti
o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o
al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo  la
conclusione del procedimento. 

                              Art. 18. 
 
                              Transito 
 
    1. Ciascuno Stato puo'  autorizzare  il  transito  attraverso  il
proprio territorio di una persona consegnata all'altro da  uno  Stato
terzo in conformita' alle disposizioni del presente Trattato,  sempre
che non si oppongano ragioni di ordine pubblico. 
    Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito,
mediante  le  Autorita'  Centrali  ovvero,  nei  casi  piu'  urgenti,
attraverso l'Organizzazione Internazionale  della  Polizia  Criminale
(Interpol), una domanda contenente  l'indicazione  della  persona  in
transito e un breve resoconto  dei  fatti  riguardanti  il  caso.  La
domanda di transito e' accompagnata dalla copia del provvedimento che
ha concesso l'estradizione. 
    2. Lo Stato di transito assicura la  custodia  della  persona  in
transito durante la sua permanenza sul suo territorio. 
    3. Non e' richiesta alcuna autorizzazione di  transito  nel  caso
venga usato il trasporto aereo  e  nessuno  scalo  sia  previsto  nel
territorio dello Stato di transito. Se un  imprevisto  scalo  avviene
nel territorio di detto  Stato,  lo  Stato  richiedente  il  transito
informa immediatamente lo Stato di transito e  quest'ultimo  assicura
la custodia della persona da far transitare per non oltre 96  ore  in
attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2
del presente articolo. 

                              Art. 19. 
 
                                Spese 
 
    1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a  tutte  le  necessita'
del procedimento derivante dalla richiesta di  estradizione  ed  alle
relative spese. 
    2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo
territorio  per  l'arresto  della  persona   richiesta   e   per   il
mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa  allo  Stato
Richiedente, nonche' le spese relative al sequestro ed alla  custodia
delle cose indicate nell'articolo 17. 
    3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese  sostenute  per
il trasporto della persona estradata e delle cose  sequestrate  dallo
Stato Richiesto allo Stato richiedente, nonche' le spese del transito
di cui all'articolo 18. 

                              Art. 20. 
 
                       Informazioni Successive 
 
    Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto,  fornisce
prontamente allo Stato  Richiesto  informazioni  sul  procedimento  o
sull'esecuzione della condanna a carico  della  persona  estradata  o
informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo. 

                              Art. 21. 
 
                     Rapporti con altri Trattati 
 
    Il presente Trattato non impedisce agli  Stati  di  cooperare  in
materia di estradizione in  conformita'  ad  altri  trattati  di  cui
entrambi gli Stati sono parti. 

                              Art. 22. 
 
                   Riservatezza delle informazioni 
 
    Entrambi gli Stati si  impegnano  a  rispettare  e  mantenere  il
carattere  di  segretezza   o   riservatezza   della   richiesta   di
estradizione, della documentazione e delle  informazioni  ricevute  o
fornite. 

                              Art. 23. 
 
                      Soluzione di Controversie 
 
    Qualsiasi   controversia,   derivante   dall'interpretazione    o
dall'applicazione  del  presente  Trattato  sara'  risolta   mediante
consultazione per via diplomatica. 

                              Art. 24. 
 
              Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione 
 
    1. Il presente Trattato entrera' in vigore il  trentesimo  giorno
dalla seconda delle due notifiche con  cui  le  Parti  Contraenti  si
saranno comunicate ufficialmente, attraverso  i  canali  diplomatici,
l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure   interne   di
ratifica. 
    2. Il presente Trattato potra'  essere  modificato  in  qualsiasi
momento mediante  accordo  scritto  tra  le  Parti  Contraenti.  Ogni
modifica entrera' in vigore  in  conformita'  alla  stessa  procedura
prescritta al paragrafo 1 del presente articolo  e  sara'  parte  del
presente Trattato. 
    3. Il presente Trattato avra' durata illimitata.  Ciascuna  Parte
Contraente ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi
momento  dandone  comunicazione  scritta  all'altra  Parte  per   via
diplomatica. La cessazione avra' effetto il  centoottantesimo  giorno
successivo alla data della comunicazione. La cessazione di  efficacia
non pregiudichera'  le  procedure  iniziate  prima  della  cessazione
medesima. 
    4.  Il  presente  Trattato  si  applichera'  a   ogni   richiesta
presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati sono stati
commessi prima dell'entrata in vigore. 
    In fede  di  che  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. 
    Fatto a Panama, il giorno 25 del mese 11 dell'anno  2013  in  due
originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi
facenti ugualmente fede.


Fonte: ALTALEX