Il visto per residenza elettiva

Esistono diverse tipologie di visti d’ingresso

Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione, Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva, Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro, Volontariato.

Ai sensi del Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009 del 13.7.2009), i visti sono divisi in:

  1. Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio dell’insieme delle Parti contraenti, rilasciati per transito aeroportuale, valido esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti e soggiorni di breve durata o di viaggio fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.
  2. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen.
  3. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o “Nazionali” (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità.

Approfondiamo i visti nazionali di “residenza elettiva” o, in attuazione della normativa Schengen, di visti turistici multi-ingresso di lunga durata (fino a 5 anni):

  • Visto nazionale per residenza elettiva.
    Il visto per residenza elettiva consente l’ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza (Art.13 All.A Decreto Interministeriale n.850 del 2011), e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori a 31.000 euro/anno, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economicocommerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato. Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per questi ultimi. In particolare, nel caso si richieda il visto anche per il coniuge l’ammontare delle entrate mensili dovranno essere maggiorate almeno del 20%. La maggiorazione sarà almeno del 5% per ogni figlio per cui si richiedere il visto. L’Ambasciata, nel caso si acquisti un immobile ad uso abitativo in Italia, procederà ad applicare il “requisito economico minimo” stabilito dalla normativa italiana (31.000 euro/anno).
    La durata del visto per Residenza Elettiva rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche italiane sarà di 1 anno facilmente rinnovabile in Italia presso la Questura territorialmente competente a condizione, ovviamente, che i requisiti originali continuino a mantenersi nel tempo. Entro 8 giorni dall’arrivo in Italia occorrerà, analogamente che per tutte le tipologie di visto di lungo periodo, presentare la domanda di conversione del visto d’ingresso in permesso di soggiorno. Con questa tipologia di visto non sarà possibile svolgere attività lavorativa in Italia. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi (Art. 13 DPR 394/1999). Dopo il quinto anno, è possibile richiedere la Carta di soggiorno di lungo periodo, con validità di 5 anni. Dopo 10 anni è possibile richiedere la cittadinanza italiana.
  • Visto SCHENGEN turistico di lunga durata (5 anni): Laddove le esigenze di soggiorno in Italia non superino i 90 giorni a semestre, o non vi è intenzione di trasferire la propria residenza in Italia, per chi intende effettuare un investimento immobiliare in Italia sarà possibile ottenere un visto Schengen di lunga durata (5 anni). I requisiti per richiedere tale tipologia di visto sono gli stessi necessari per ottenere un normale visto turistico, più la prova di aver perfezionato l’acquisto di un immobile in Italia. Visto per andare in Italia ad effettuare sopralluoghi ed acquistare immobili: La persona dovrà richiedere un normale visto turistico. La domanda dovrà essere corredata di una lettera nella quale spiegano i motivi della visita in Italia cui va allegata una lettera d’invito di una agenzia immobiliare italiana regolarmente registrata. Il visto verra’ rilasciato con una validità di 6 mesi, per soggiorni fino a 90 giorni.