Convenzione di estradizione

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La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, per rendere efficace la cooperazione fra i due stati in materia penale, hanno convenuto alcuni principi basilari firmando una convenzione di estradizione il 9 – 12 – 1987.I

I tratti salienti

Ciascuna parte si impegna a consegnare all’altra parte le persone che si trovino sul suo territorio e che siano sottoposte a procedimento penale o siano ricercate per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza inflitte dalle autorità giudiziarie dell’altra parte.

L’estradizione è ammessa esclusivamente per i reati punibili, secondo le leggi di entrambe le parti, con una pena restrittiva della libertà personale che non sia inferiore nel massimo a 2 anni, o con una pena più severa.
Per l’estradizione dei cittadini: ciascuna parte ha facoltà di rifiutare l’estradizione del proprio cittadino.
Per reati politici: l’estradizione non sarà concessa se il reato per il quale è richiesta è considerato reato politico o perseguimento di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche.
Se si tratta di pena capitale, la pena non sarà pronunciata o eseguita.

Per una lettura completa si prega di aprire gli allegati seguenti:

Trattati fra Italia e Argentina

Protocollo addizionale