Le nuove direttive europee in materia di confisca o congelamento dei beni

La confisca

In materia di confisca dei beni lo studio associato internazionale diretto da Alexandro Maria Tirelli, esperto in diritto penale cura da anni la gestione di processi penali e di provvedimenti giudiziari in tutti gli ordinamenti europei. In ambito comunitario esistono norme minime al fine di realizzare strumenti di confisca diretta e di valore, nei confronti dei terzi, di confisca estesa (in base ad uno standard della prova “civilistico rinforzato” ex art. 5 e considerando n. 21), mentre prevede la confisca senza condanna solo in caso di fuga e malattia quando, comunque, un procedimento in personam sia stato iniziato “e detto procedimento avrebbe potuto concludersi con una condanna penale se l’indagato o imputato avesse potuto essere processato” (fonte D.E. 2014/42/UE9 Diritto Penale Contemporaneo).

Beni congelati

Congelamento dei beniLo scopo ultimo della direttiva – è quello di perseguire “l’adozione di norme minime” per ravvicinare “i regimi degli Stati membri in materia di congelamento e confisca dei beni, favorendo così la fiducia reciproca e un’efficace cooperazione transfrontaliera” (considerando n. 5): nelle intenzioni della direttiva attraverso l’armonizzazione si dovrebbe promuovere il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca, che era disciplinato dalla decisione quadro n. 783/2006. La direttiva n. 42/2014 è intervenuta anche in materia di congelamento. L’art. 7 disciplina il “congelamento” – termine non usato nel linguaggio giuridico italiano, che deve farsi rientrare nella nozione di sequestro – come provvedimento provvisorio da assumere in vista dell’eventuale successiva confisca; evidenziando lo stretto legame tra congelamento e confisca (considerando n. 27). Si fa riferimento nello stesso art. 7 alla necessità di introdurre una specifica normativa per la corretta gestione dei beni “congelati” al fine di garantire la loro conservazione, problema che si accentuerà in seguito all’entrata in vigore del Regolamento, soprattutto laddove l’oggetto della confisca sarà rappresentato da un’impresa, rispetto alla quale si dovrebbe garantire la prosecuzione dell’attività economica laddove si tratti di una realtà economica vitale, capace di stare sul mercato in condizioni di legalità. Tale problema è meno avvertito in altri ordinamenti dove difficilmente sono sequestrate e poi confiscate aziende10 , soprattutto per la riluttanza dei pubblici ministeri a confiscare imprese attive e capaci di garantire lavoro e produrre profitto, ma difficili da gestire una volta sequestrate e confiscate