Trattato di estradizione fra Repubblica italiana e la Repubblica Federativa del Brasile

Trattato

La Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, desiderando sviluppare la loro cooperazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue.

Ciascuna Parte si impegna a consegnare all’altra Parte, su domanda, secondo le norme ed alle condizioni stabilite dal presente Trattato, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalle autorità giudiziarie dell’altra Parte ai fini dello svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale.

Il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fu firmato a Roma il 17 ottobre 1989 ed entrò in vigore in Italia nel 1991.

Ai sensi del trattato bilaterale, ciascuno Stato si impegna a consegnare all’altro Stato, su domanda, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalle autorità giudiziarie dell’altro Stato ai fini dello svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale.
L’estradizione sarà concessa per quei fatti che secondo la legge di entrambi gli Stati costituiscono delitti punibili con una pena restrittiva della libertà personale di durata superiore nel massimo ad un anno o più severa.

Inoltre, qualora l’estradizione sia domandata per l’esecuzione di una pena, la durata della pena ancora da scontare dovrà essere superiore a nove mesi.
In materia di tasse e imposte, dogane e cambi, l’estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato richiesto non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, di dogane e cambi della legge dello Stato richiedente.

L’estradizione non è concessa

  • se per lo stesso fatto la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale o è’ già stata giudicata dalle autorità giudiziarie dello Stato richiesto;
  • se alla data della ricezione della domanda è intervenuta, secondo la legge di uno degli Stati contraenti, prescrizione del reato o della pena;
  • se per il reato costituito dal fatto per il quale è domandata, è intervenuta, nello Stato richiesto, amnistia e quel fatto ricade sotto la giurisdizione penale di tale Stato;
  • se la persona richiesta è o è stata o sarà giudicata da un tribunale di eccezione dallo Stato richiedente;
  • se il fatto per il quale è domandata è considerato dallo Stato richiesto come un reato politico;
  • se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti;
  • se il fatto per il quale è domandata costituisce, per la legge dello Stato richiesto, reato esclusivamente militare;
  • se per il fatto per il quale è domandata, la persona richiesta è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia della persona richiesta non costituisce di per sè motivo di rifiuto dell’estradizione;
  • se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta a pene o trattamenti che comunque configurano violazione dei diritti fondamentali.

L’estradizione può essere rifiutata se alla data di ricezione della domanda la persona richiesta è cittadino dello Stato richiesto.

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