Assegno di mantenimento: chi non lo versa rischia il carcere

L’articolo 570 bis del c.p.

Dal 6 aprile 2018 entra in vigore l’articolo 570 bis del codice penale che definisce in maniera più definitiva alcuni aspetti. Ad esempio: l’obbligo a mantenere la famiglia riguarda anche la fase successiva alla separazione, al divorzio e alla nullità del matrimonio.

Il codice penale del 1930 puniva, con l’art. 570, coloro che facevano mancare i mezzi di sostentamento al coniuge o ai figli; la norma era interpretata in modo rigoroso e rischiava solo chi faceva dolosamente mancare al coniuge o ai figli i mezzi minimi di sussistenza (come il cibo). Dal Assegno di mantenimento1987 è diventato reato non pagare gli assegni per l’ex o per i figli previsti nella sentenza di divorzio (ma non quello in quella di  separazione) e, dal 2006, non pagare quello per i figli in genere; in entrambi i casi non era necessario che l’ex o i figli fossero ridotti sul lastrico (il cosiddetto stato di bisogno) ma bastava, per rischiare il carcere, non pagare esattamente quanto previsto nel provvedimento del Giudice.

Violare gli obblighi di assistenza familiare, non versando l’assegno di mantenimento, potrà essere punito anche con la reclusione, oltre che una multa variabile tra i 103 e i 1.032 euro.
Disposizioni che erano già contenute nell’articolo 570 del codice penale, ma il nuovo articolo 570 bis chiarisce meglio alcuni aspetti che fino ad oggi erano assolutamente generici.

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