Associazione mafiosa, nuove attenuanti previste nella riforma del codice penale

Nuove tipologie di reato

Come noto il decreto attuativo della riforma Orlando, in vigore dallo scorso aprile, inserisce nuove tipologie di reato (e conseguentemente abrogazione di alcune leggi speciali) e ridefinisce il quadro delle attenuanti.

“L’introduzione di nuovi reati associativi – spiega l’avvocato penalista Alexandro Maria Tirelli, esperto in diritto penale internazionale – ci obbliga a un continuo aggiornamento anche nella gestione procedurale dei casi in esame. Ecco in sintesi una tabella aggiornata delle nuove disposizioni in materia penale nazionale e transnazionale in vigore, aventi ad oggetto la tutela di beni di rilevanza costituzionale, quali la tutela della persona, dell’ambiente, del sistema finanziario e soprattutto la riformulazioni delle attenuanti in materia di associazione di tipo mafioso con finalità di terrorismo (e altri gravi reati)”.

Articolo 416 bis

Per i delitti di cui all’articolo 416 bis (nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si renda disponibile a collaborare alla raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei responsabili), la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Articolo 61 bis

L’articolo 61 bis del codice penale invece riguarda i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell’articolo 416 bis 1.

Conseguentemente – si legge nel decreto – il provvedimento dispone l’abrogazione delle disposizioni esterne al codice penale prevedendo, al contempo, alcune norme di coordinamento, ai sensi delle quali, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (ossia il 6 aprile), “i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale”.