Estradizione: in cosa consiste

L’Estradizione consiste in generale nella consegna di un cittadino, imputato o condannato, all’autorità giudiziaria di un altro Paese, per essere sottoposto a procedimento penale ovvero a esecuzione di misura restrittiva della libertà personale.
L’estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, a un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (in questo caso si ha estradizione processuale) o alle sanzioni penali se già condannato (in questo caso si ha estradizione esecutiva).

L’estradizione può essere attiva o passiva

È attiva quando uno Stato richiede a un altro Stato la consegna di un individuo imputato o condannato nel proprio territorio; è passiva quando, invece, è lo Stato “ospitante” l’individuo colpevole o da sottoporre a giudizio (per un reato commesso nello Stato richiedente), che riceve la richiesta di consegna, avanzata da un altro Stato. ll codice penale italiano si occupa dell’estradizione all’art. 13 che stabilisce che l’estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

Il c.p.p. la disciplina agli art. 696 e seguenti. L’estradizione, come tutti gli altri rapporti con le autorità straniere relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale, è regolata dalla Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, dalle altre norme delle Convenzioni internazionali in vigore per lo Stato nonché dalle norme del diritto internazionale in generale.

Solo se tali fonti primarie mancano o non dispongono diversamente, si applica il c.p.p., che quindi assume, rispetto a quelle fonti, carattere del tutto residuale e complementare.

Il Titolo II del Libro XI del c.p.p. disciplina l’estradizione per l’estero (artt. 697 – 719) e quella dall’estero (artt. 720 – 722)

L’estradizione per l’estero, cioè quella dall’Italia per un altro Paese richiedente è articolata in un procedimento che inizia con una domanda di estradizione dall’estero rivolta al Ministro della Giustizia. Nell’ambito di tale procedimento sono riconosciute tre salvaguardie fondamentali, derivanti dal testo dalla stessa Costituzione Italiana e cioè il divieto di estradizione dello straniero e del cittadino per reati politici (art. 10 co.4 Cost. e 26 co.2 Cost.) e del cittadino, se non espressamente prevista dalle Convenzioni internazionali (art. 26 co. 1 Cost).

La disciplina del c.p.p. in materia di estradizione per l’estero contiene inoltre altri importanti principii:

  • il principio di specialità (art.699 c.p.p.), ovvero il divieto di sottoporre l’estradato a restrizioni delle libertà personali per un fatto anteriore alla consegna, diverso da quello costituente oggetto della domanda, salvo la procedura di estensione dell’estradizione, prevista dall’art. 710 c.p.p., quando vi sia una nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell’estradato
  • la garanzia giurisdizionale, cioè l’impossibilità di concedere l’estradizione senza una decisione favorevole della Corte d’Appello, dinanzi alla quale si svolge un procedimento minuziosamente descritto dall’art. 704 c.p.p., definito con una sentenza, a sua volta, sottoponibile a ricorso per Cassazione (art. 706 c.p.p)
  • il ne bis in idem (art. 705 c.p.p), ovvero la possibilità di pronunciare la sentenza favorevole all’estradizione solo “se per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è demandata l’estradizione , non è in corso un procedimento penale, né è stata pronunciata la sentenza irrevocabile” (s’intende in Italia).

Tuttavia la Convenzione Europea per estradizione ha istituito la facoltà di rifiutarsi solo nel caso in cui penda un procedimento penale, mentre stabilisce l’obbligo del rifiuto, solo nel caso di sentenza definitiva. Su questo tema si è ampiamente discusso all’epoca della richiesta di estradizione verso la Germania, del militare nazista Erick Priebke, condannato all’ergastolo per l’eccidio delle Fosse Ardeatine.

Il procedimento di estradizione per l’estero previsto dal c.p.p italiano è suddiviso in due fasi, una amministrativa che attribuisce al Ministro della Giustizia la facoltà di attivarla, trasmettendo la richiesta dell’autorità straniera al Procuratore Generale presso la Corte di Appello (art. 704); ed una giurisdizionale che inizia quando il Procuratore Generale inoltra la richiesta alla Corte di Appello competente per la decisione sulla stessa. Tale decisione, anche se favorevole, non è vincolante per il Ministro che può non concedere l’estradizione.

Durante tale procedimento e fino alla consegna dell’estradando, sono possibili misure provvisorie (misure cautelari, sequestro, arresto). In tutti questi casi, l’art. 717 c.p.p. garantisce l’assistenza di un difensore. Tutti i provvedimenti relativi alle suddette misure sono impugnabili per Cassazione.

L’estradizione dall’estero del cittadino italiano o straniero, imputato o condannato, inizia con la relativa domanda all’autorità straniera, presentata o dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello, che la indirizza al Ministro della Giustizia, oppure dallo stesso Ministro. Sarà quest’ultimo a gestirla in tutto e per tutto, sotto ogni profilo e, se la ritiene opportuna, ad inoltrarla per via diplomatica, eventualmente facendo domanda di arresto provvisorio (720 c.p.p.).

Anche nel caso di estradizione dall’estero vige il principio di specialità, nei termini già chiariti e con le dovute eccezioni (art. 721 c.p.p).
Infine, la custodia cautelare subita all’estero, in conseguenza della domanda di estradizione dall’Italia, vale ai fini del computo della durata complessiva stabilita per i termini di custodia (722c.p.p).